Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Portale per la gestione dei rifiuti

Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019 . Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.

 

 

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).


Tariffe e rapporti con gli utenti

Ragione sociale  Comune di Santa Maria Hoè - Ufficio Tributi
C.F.                       85001330134
P.IVA                   00666180138
Indirizzo             Piazza Padre Fausto Tentorio, 2 – 23889 - Santa Maria Hoè (LC)
Telefono              039/578612
E-mail                  protocollo@comune.santamariahoe.lc.it
Sito web               https://www.comune.santamariahoe.lc.it
Orari ufficio        lunedì e mercoledì dalle 09.00 alle 12.30


Raccolta e trasporto rifiuti

Ragione sociale        Silea Spa
C.F.                             83004000135
P.IVA                          00912620135
Indirizzo                    Via L. Vassena, 6 - 23868 Valmadrera (LC)
Telefono                     0341/204411
E-mail                         info@sileaspa.it
Sito web                      https://www.sileaspa.it/
Orari ufficio               Per informazioni sulla raccolta rifiuti chiamare da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30/ 13.00-17.30 sabato 08.30-12.30 il numero verde 800 004 590 da rete fissa e mobile - email: callcenter@sileaspa.it


Spazzamento e lavaggio strade

Ragione sociale        Silea Spa
C.F.                             83004000135
P.IVA                          00912620135
Indirizzo                    Via L. Vassena, 6 - 23868 Valmadrera (LC)
Telefono                     0341/204411
E-mail                         info@sileaspa.it
Sito web                      https://www.sileaspa.it/
Orari ufficio               Per informazioni sulla raccolta rifiuti chiamare da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30/ 13.00-17.30 sabato 08.30-12.30 il numero verde 800 004 590 da rete fissa e mobile - email: callcenter@sileaspa.it

Modulistica per l’invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile.


Le segnalazioni e/o disservizi del servizio di raccolta rifiuti contattare Silea Spa attraverso il seguente link oppure è attivo il numero verde 800 004 590 da rete fissa e mobile da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30/ 13.00-17.30 sabato 08.30-12.30.

Per segnalazioni o reclami sul calcolo e/o pagamento della tassa sui rifiuti contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Santa Maria Hoè ai recapiti sopraindicati oppure compilando l'apposita modulistica dell'ufficio tributi.

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione.


Tutte le ultime notizie sul servizio


Calendari raccolta rifiuti
Al presente link sono costantemente aggiornati i calendari di raccolta dei rifiuti del Comune.
Sono inoltre disponibili i collegamenti ad alcuni servizi on-line offerti da SILEA Spa: giorni e orari di raccolta, dove lo butto...


Ecostazione mobile
E’ presente l’eco-stazione mobile riservato alle utenze domestiche ogni 3° martedì del mese nei pressi del parcheggio del cimitero.
Possono essere conferiti i seguenti rifiuti: contenitori vernici e solventi, bombolette spray, toner, batterie esauste, lampadine e neon, insetticidi, oli di cucina e di frittura, ecc.


Centro di raccolta rifiuti Via delle Industrie – Santa Maria Hoè

Al presente link sono costantemente aggiornati i calendari del Centro di Raccolta.

Orari di apertura:
Martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Nei giorni festivi il centro di raccolta resterà chiuso.

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta.


Tutte le ultime notizie sul servizio

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto.


  • Per informazioni consulta i servizi on-line "abc - dove lo butto" e le istruzioni d'uso o scarica l'app di Silea;
    Si ricorda che i  rifiuti vanno esposti la sera precedente oppure entro le ore 5:30 del giorno di ritiro. Il passaggio di raccolta termina generalmente entro le ore 13:30. Si invitano i cittadini ad esporre i rifiuti in modo ordinato ed a ritirare i contenitori vuoti il prima possibile contribuendo allo stato di decoro del comune.
  • Per informazioni sul ritiro dei RAEE - elettrodomestici di grosse dimensioni consulta il seguente link;
  • Consulta le notizie e gli avvisi del Comune per restare sempre aggiornato;
  • Tutte le news e gli avvisi dal gestore sono consultabili alla pagina https://www.sileaspa.it/news/

Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.


Carta della qualità del servizio dal 2024 2024_Carta Qualità Servizi

Carta della qualità del servizio 2022-2023 2022_Carta Qualità Servizi

 

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2.


Al seguente link sono consultabili i dati catasto dei rifiuti - Ispra Ambiente per il Comune di Santa Maria Hoè

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta.


Qui di seguito elenco delle vie e relativa frequenza di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio strade  SPAZZAMENTO STRADE

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.


Scarica i documenti allegati per prendere visione delle tariffe tassa rifiuti previste per le utenze domestiche e non domestiche.

Per le utenze domestiche il numero degli occupanti è quello risultante al 1° gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dall'anno seguente.

Tariffe tassa rifiuti anno 2024 Tariffe 2024

Tariffe tassa rifiuti anno 2023 Tariffe 2023

Tariffe tassa rifiuti anno 2022 Tariffe 2022

Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.


Riduzioni

Con il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23/04/2024 sono state determinate, riduzioni e esenzioni della tassa rifiuti. Per maggiori informazioni consultare il suddetto regolamento ed in particolare gli articoli 22 e 29.

REGOLAMENTOTARI2024

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso con riferimento all’ambito o ai comuni serviti.


Scarica il documento allegato per prendere visione delle tariffe previste per le utenze domestiche e non domestiche

Delibera approvazione tariffe tassa rifiuti anno 2024 CC_13 23_04_2024

Delibera approvazione tariffe tassa rifiuti anno 2023 Tariffe 2023   CC15_25052023TariffeTARI   GU50_18042023tariffeTARI2023

Delibera approvazione tariffe tassa rifiuti anno 2022  Tariffe 2022 CC 10 DEL 29_04_2022  GU47 26_04_2022

Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n. 147/13.


Regolamento tassa rifiuti vigente REGOLAMENTOTARI2024

Regolamenti tassa rifiuti superati:

Anno 2023  SMH_REGOLAMENTO TARI 2023

Anno 2021 e 2022 SMH_REGOLAMENTO TARI 2021

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite.


Scadenze per il pagamento della tassa rifiuti riferita all'anno 2024 tramite n. 2 (due) rate:

- 1^ rata 30/09/2024;
- 2^ rata 04/12/2024;
- pagamento unica soluzione entro il 30/09/2024.

E' possibile pagare in unica soluzione entro la prima scadenza utilizzando entrambi i modelli F24 allegati all'avviso di pagamento inviato.


Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.


Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento con addebito delle spese di notifica, contenente l’intimazione a pagare quanto dovuto entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica, senza aggiunta di sanzioni e interessi. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia avvenuto, viene notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento.

In caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.


Il contribuente è tenuto a verificare la correttezza degli elementi utilizzati per effettuare il calcolo indicati nell'invito di pagamento ed eventualmente a presentare sulla base di nuovi e/o diversi elementi, apposita dichiarazione redatta sui modelli messi a disposizione dell'Ente.

Per i modelli ufficio tributi cliccare al seguenti link

Per i recapiti si rimanda al punto b

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione.


I contribuenti che desiderassero ricevere nella propria casella di posta elettronica copia digitale dell'avviso di pagamento cartaceo, inviato con posta ordinaria,  possono comunicare l'indirizzo mail e i dati del soggetto intestatario della denuncia (cognome, nome e codice fiscale) al seguente recapito:  protocollo@comune.santamariahoe.lc.it.

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.


Resta aggiornato sulle attività dell'Autorità e consulta le sezioni dedicate:
Comunicati stampa
News
Delibere e atti
Vai al sito

I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 49 del TQRIF.


Dal 1° gennaio 2023, in ottemperanza alle disposizioni ARERA, Silea ha attivato un numero verde 800 694 510 dedicato al pronto intervento, raggiungibile 24 ore su 24 sia da rete fissa che da rete mobile.

Tale numero è a disposizione per segnalare eventuali emergenze e situazioni di potenziale pericolo riguardanti la raccolta dei rifiuti (a titolo esemplificativo: presenza di materiale sulle strade tale da compromettere la sicurezza e/o il transito dei veicoli, eventi inquinanti, episodi emergenziali e così via).

Il numero per le emergenze non va utilizzato per segnalare eventuali disservizi o mancate raccolte dei rifiuti, per i quali è invece disponibile il numero verde Silea 800 004 590, attivo da da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30/ 13.00-17.30 sabato 08.30-12.30 da rete fissa e mobile - email: callcenter@sileaspa.it

Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'articolo 3 del TQRI.


Il Comune di Santa Maria Hoè è collocato all'interno dello Schema regolatore I

Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente, e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.


 

La tariffa media applicata alle utenze domestiche del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.


 


Si riporta qui di seguito l'art. 35 Rateazioni del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti -tari:
1. Il Comune o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente)
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Secondo il seguente schema (fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione):
a) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
b) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
e) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 4.
5. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
8. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano gli interessi di mora conteggiati come previsto dall’articolo 6 comma 7 del presente regolamento.

RichiestaRateizzazioni


Articolo 32 – Dichiarazione di inizio occupazione

  1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
  2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
  3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  4. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
  5. il codice utente e il codice utenza;
  6. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
  7. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

  1. Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
  2. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  3. Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
  4. Numero degli occupanti;
  5. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
  6. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
  7. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

  1. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
  2. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  3. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
  4. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  5. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
  6. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
  7. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

  1. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TARES opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

Articolo 33 – Dichiarazione di variazione o cessazione

  1. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
  2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online).
  3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
    1. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
    2. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
    3. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
  4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  5. a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
  6. b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  7. c) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
  8. d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  9. e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
  10. f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
  11. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
  12. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
  13. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione

Articolo 34 - Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

  1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all’applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall’home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell’utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell’utenza, coordinate bancari e/o postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati).
  2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
  3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportando n seguenti contenuti minimi:
  • il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
  • il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
  1. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
  • la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  • la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
  • la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
  • il dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica;
  • l’elenco dell’eventuale documentazione allegata.

Modulistica ufficio tributi

Pagina aggiornata il 17/03/2025

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